C.I.T.E.S.

COS'E' LA C.I.T.E.S.?
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S., è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La C.I.T.E.S., che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.
In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione.
Il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso l'Ispettorato Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali.
Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (in sigla S.C.C.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi Cites ( in sigla N.O.C.) presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella Cites sono suddivise in tre Appendici:
Appendice I : Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
Appendice II : Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. Gli esemplari devono essere accompagnati da documento d'esportazione numerato.
Appendice III : Specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
La Cites non è il solo documento internazionale volto alla salvaguardia delle specie a rischio d'estinzione. Anche l'Europa di recente si è data delle regole recepite dagli Stati dell'Unione.
Si tratta del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 poi aggiornato con il Regolamento (CE) n° 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000.
Anche in questo caso, al testo sono connessi degli Allegati che contengono gli elenchi delle specie a rischio: Allegato A, B, C e D.
Allegato A : Specie che figurano nell'Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie in via d'estinzione che sia oggetto di commercio internazionale.
Allegato B : Specie che figurano nell'Appendice II della Cites, salvo quelle elencate nell'Allegato A; specie che figurano nell'Appendice I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l'inserimento nell'ambiente naturale delle Comunità Europea costituisce un pericolo ecologico.
Allegato C : Specie elencate nell'Appendice III della Cites diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell'Appendice II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Allegato D : Specie non elencate negli Allegati da A a C per le quali il volume delle importazioni in Comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell'Appendice III della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Le specie marine di interesse acquariologico sottoposte a Cites non sono molte. Sono tutte indicate nell'Allegato B. Per lo più si tratta di molluschi del genere Tridacna e di coralli duri.
Va precisato che il commerciante non è tenuto a rilasciare al cliente le coordinate Cites (cioé il numero di autorizzazione Cites) dell'invertebrato venduto. Il negoziante, tuttavia, è tenuto alla corretta compilazione dei registri Cites per dimostrare, nel caso di eventuali controlli, la regolarità dell'importazione. Da parte sua, il cliente è invece interessato ad avere la documentazione Cites, nel caso intendesse allevare, riprodurre e vendere invertebrati elencati nell'Allegato B. I semplici appassionati che detengono e allevano invertebrati dell'Allegato B non a fini commerciali non sono tenuti a compilare alcun registro.
Le sei (8) specie di agapornis sotto elencate sono inserite nell'allegato "B" e quindi sono soggette alla C.I.T.E.S.
- Agapornis Nigrigenis
- Agapornis Lilianae
- Agapornis Cana
- Agapornis Taranta
- Agapornis Pullaria
- Agapornis Swinderniana
- Agapornis Personata Personata
- Agapornis Personata Fischeri

Solamente l'agapornis roseicollis non è incluso nell'allegato "B", pertanto non è soggetto a C.I.T.E.S.

Cosa bisogna fare per avere il proprio allevamento in regola con la normativa C.I.T.E.S.?
Per prima cosa bisogna richiedere ad uno degli uffici "certificazioni C.I.T.E.S" della vostra zona (vedi elenco sopra riportato) il Registro di detenzione compilando l'opportuna richiesta allegata nella sezione Download.
Il registro va poi compilato riportando tutti i soggetti presenti nel proprio allevamento, con i dati di provenienza e relativi numeri di protocollo ad essi associati.
La nascita di nuovi Agapornis nel proprio allevamento va comunicata all'ufficio della C.I.T.E.S. competente per zona, entro e non oltre dieci giorni dall'evento, inviando per raccomandata o via FAX la "Dichiarazione di nascita" opportunamente compilata.
Quando si acquista o si riceve un Agapornis e necessario che il passaggio venga accompagnato da un documento detto "DI CESSIONE" dove viene attestata la provenienza del soggetto.
Nel caso si desideri cedere un Agapornis é necessario avere un registro sul quale vengono riportate tutte le movimentazioni dei soggetti in nostro possesso, compreso morti, nascite e fughe, su tale registro dovranno risultare in carico tutti quelli che sono entrati nel nostro allevamento e in scarico tutti quelli che lo hanno lasciato.
Per ultimo, ma non meno importante è la denuncia dichiarativa che deve essere compilata inizialmente e ogni volta che si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle condizioni di allevamento.
Le sole variazioni numeriche dei soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova presentazione del documento.
La denuncia dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per l'accertamento della conformità della nascita in cattività.
NOTE:
La mancata presentazione di questa denuncia rende impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il visto di conformità.
Molti Uffici Certificazione CITES inviano all'allevatore, dopo la presentazione della denuncia, una lettera recante all'oggetto: “Conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, altri, invece, non inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall'inoltro della denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l'allevatore può ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il visto di conformità. Si tratta praticamente di un “silenzio assenso”.
La Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla presentazione di questa denuncia. L'elenco delle specie per le quali non deve essere presentata in quanto considerate “facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura risulta inesistente” costituisce l' annesso 3 alla circolare stessa. Le specie di Agapornis contenute nell'annesso 3 sono:
- Agapornis roseicollis

Per il download della modulistica aggiornata vi rimando direttamente al sito del Corpo Forestale dello Stato.

 

Webmaster: Roberto Zuffoli
 
Ultimo aggiornamento:23 Febbraio, 2009